Dal prossimo 15 ottobre, anche per accedere negli studi di amministrazione di condominio sarà obbligatorio esibire il green pass. La nuova disposizione è prevista nell’estensione della certificazione verde contenuta nel decreto approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 16 settembre. L’amministratore di condominio in quanto libero professionista, lavoratore autonomo e possessore di partita Iva, dovrà possedere il green pass. Tale obbligo è esteso anche ai collaboratori e dipendenti dello studio dell’amministratore. Ecco la nota della delegata AMi Roma, Federica Bugea.
Cosa succede, invece in assemblea di condominio? Non è chiaro a chi spetterebbe la verifica del possesso della certificazione verde, in capo all’amministratore stesso. Controlli a carico dei condomini? A carico dello stesso amministratore? E ancora le assemblee convocate durante questo lungo periodo di pandemia sono obbligatoriamente riservate ai possessori del green pass?
A tal proposito il Garante della Privacy, nel parere del 9 giugno 2021 (documento web 9668064), ha sostenuto che l’obbligo di mostrare il green pass non dovrebbe comprendere quelle attività che comportano l’accesso a luoghi in cui si svolgono attività quotidiane o quelle legate all’esercizio di diritti e libertà fondamentali (diritto di riunione, libertà di culto); del resto lo stesso Garante ha chiaramente precisato come i soggetti deputati ai controlli delle certificazioni verdi devono essere chiaramente individuati e istruiti. In ogni caso ha sottolineato l’importanza di prevenire discriminazioni nei confronti di coloro che, per motivi clinici, potrebbero essere nell’impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione.
Come associazione ci riserviamo di approfondire la tematica quando ci saranno forniti ulteriori elementi da parte del legislatore. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea queste restano invariate, ovvero si dovranno continuare a seguire le disposizioni già adottate durante il periodo emergenziale: distanza interpersonale, luoghi ben arieggiati, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, igienizzazione delle mani, sanificazione dell’ambiente, misurazione della temperatura corporea ecc. Alla luce della normativa precedente si può affermare che il green pass è obbligatorio per le assemblee di condominio soltanto se queste si svolgono al chiuso in centri culturali, centri sociali e ricreativi, così come prevede l’articolo 3 del DL 105/2021 (l’opinione è stata espressa dal Ministero della Salute).
Si tratta, però, di ipotesi marginali, atteso che la normativa sembra riguardare centri culturali, centri sociali e ricreativi nel pieno delle loro attività abituali (quando l’afflusso dei frequentatori è massimo), mentre le riunioni condominiali si svolgono raramente nei locali di tali centri e sempre quando le attività sociali o culturali sono cessate e gli associati non sono presenti; in ogni caso, a dover verificare l’identità vaccinale dei partecipanti alle pochissime assemblee che siano convocate al chiuso nei centri culturali, sociali e ricreativi non sarà certo l’amministratore ma direttamente, all’ingresso, i titolari e/o gestori dei servizi e delle attività. A tale proposito, il Ministero dell’Interno ha chiarito, con una circolare del 10 agosto 2021, che mentre la verifica del green pass ricorre in ogni caso e indefettibilmente a carico dei soggetti a ciò deputati, quella dell’identità ha natura discrezionale e si renderà comunque necessaria (da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività) nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Naturalmente rimane fermo che sia i locali di tali centri sia eventuali altri scelti dovranno garantire il distanziamento di almeno un metro; in ogni caso, meglio rivolgersi a soggetti disponibili a rilasciare il certificato di avvenuta sanificazione rilasciato dall’azienda (specializzata ed autorizzata ad effettuare l’igienizzazione e la disinfezione), con indicazione della data che attesti quando sia avvenuta (da mostrare ai condomini).
Nello scenario appena descritto, nel convocare l’assemblea, l’amministratore dovrà riservare particolare attenzione ai locali da affittare, infatti dovrà chiedere preventivamente al gestore dei locali se intende condizionare l’accesso al possesso del Green Pass o meno. In questo caso, anche se soltanto un solo partecipante all’assemblea non avesse la certificazione, per evitare contestazioni successive è preferibile scegliere un posto al quale tutti vi possano accedere. Inoltre il green pass sembrerebbe obbligatorio anche per i corsi di formazione organizzati a qualunque titolo dallo studio di amministrazione peri propri dipendenti o aperti al pubblico. In questi caso, i formatori che svolgeranno le lezioni in presenza o comunque dentro i locali dello studio, dovranno essere muniti di green pass.
In conclusione, AMi esprime le proprie perplessità in merito all’introduzione dell’obbligo del green pass all’interno delle assemblee condominiali, riteniamo che tale obbligo andrebbe a discriminare coloro che per motivi clinici o patologici non possono ricevere il vaccino, e andrebbe a ledere il loro diritto di partecipare attivamente alle assemblee, siamo favorevoli alla prosecuzione delle varie misure di prevenzione messe in atto durante questo periodo di pandemia, distanza interpersonale, utilizzo delle mascherine, igienizzazione delle mani, sanificazione degli ambienti ecc.. inoltre per quanto riguarda la responsabilità in capo all’amministratore di verifica delle relative certificazioni, riteniamo che tale compito debba spettare a personale individuate in precedenza e adeguatamente preparate alla verifica e controllo del green pass.
Federica Bugea, delegata AMi Roma