Ecco gli elementi essenziali per usufruire del superbonus 110% nell’approfondimento del dottore commercialista Salvatore Crapanzano.
Soggetti Beneficiari
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (in pratica, può fruire della detrazione del 110% anche l’unico proprietario di un edificio composto da 2-4 unità immobiliari).
Possono fruire dell’agevolazione le persone fisiche e i condomini per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Ambito Temporale
Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1.07.2020 fino al 30.06.2022, da ripartire tra gli aventi diritto in:
- 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021;
- 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Il governo Draghi studia una proroga al 31-12-2023.
Delibere condominiali
Alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale riguardanti l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli stessi, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio), è stata aggiunta la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono gli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Cumulabilità
Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis Tuir, per cui spetta una detrazione pari al 50% delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Cartellone in Cantiere
Per gli interventi agevolati al 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla L. 17.07.2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Difformità edilizia
La difformità edilizia del singolo immobile del condomino non interessa e/o blocca l’intervento (oggetto del superbonus 110%) sulle parti comuni se l’intervento riguarda queste ultime.
Cappotto condominiale solo su una parte dell’edificio
Il Superbonus 110% è ora riconosciuto anche se realizzato con benefici e oneri a carico solo di quella porzione dell’edificio. Sarà l’assemblea condominiale a decidere e la detrazione verrà calcolata in funzione della spesa imputata a ciascun condòmino in base ai millesimi di proprietà.
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. Interventi “trainati”).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);.
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
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